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Visualizzazione dei post da febbraio, 2015

Domanda per ottenere l'invalidità civile

Prima di tutto specifichiamo che sono chiamati invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.  Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra; gli invalidi del lavoro; gli invalidi per servizio; i ciechi e i sordomuti. In questi casi si applicano varie leggi. IL RICORSO DA CHI VIENE FATTO? Può presentare domanda l’interessato che si ritiene invalido; chi lo rappresenta legalmente  come il genitore o il tutore nel caso degli interdetti; l'amministratore di sostegno; chi cura gli interessi dell’invalido. La richiesta deve essere presentata all'Inps competent

Il tribunale del riesame

Questo tipo di Tribunale veniva chiamato in origine Tribunale delle Libertà. Il suo fine è quello di sottopone ad un controllo esterno, sia di legittimità che di merito, i provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il riesame di per sè è un mezzo di impugnazione previsto dall'art. 309 c.p.p. concesso al solo destinatario di una misura coercitiva o al suo legale. Il Tribunale del riesame si trova nel Distretto di Corte d’Appello. In passato aveva competenza territoriale il tribunale del capoluogo della provincia in cui si trovava il giudice, contro la cui ordinanza di limitazione della libertà personale, sia essa custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari, l'imputato aveva chiesto il riesame.Tale ultima competenza territoriale tuttavia è rimasta, ai sensi dell'art. 324 c.p.p, per le richieste di riesame delle misure cautelari reali. Il termine per presentare la domanda di riesame è di 10 giorni e non necessita dell'allegazione dei motivi in quanto è

L' udienza preliminare nel procedimento penale, come si svolge.

L'udienza preliminare è quella che scaturisce a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero. Sempre in tale udienza è possibile ricorrere al rito del patteggiamento o del rito abbreviato (previsti rispettivamente dagli articoli 444 e 441 c.p.).  In buona sostanza il P.M. deposita nella cancelleria del G.U.P. la richiesta di rinvio a giudizio. A questa segue per decreto, entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in camera di consiglio, alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono formalizzarsi gli atti introduttivi dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'

Le fasi del procedimento penale ordinario

Il modello giuridico su cui si basa la legislazione italiana in ambito penale è quello tra la perfetta parità tra accusa e difesa nel corso del dibattimento e fino alla sentenza del giudice. Vediamo esattamente quali sono le fasi del procedimento penale. La prima è sicuramente la fase dell'avvio e delle indagini preliminari. Attraverso denuncia, o querela da parte di privati o ancora d'ufficio da parte del magistrato durante lo svolgimento di un procedimento il Pubblico Ministero, informato dell'esistenza di fatti provvede all'iscrizione della notizia di reato. Dopo di ciò si aprono le indagini preliminari, finalizzate alla determinazione sull'esercizio dell'azione penale, della quale deve essere dato avviso ai soggetti interessati. L'avviso contiene altresì la facoltà, entro 20 giorni dalla notifica, di chiedere ulteriori indagini, di presentare memorie, di essere interrogato dal P.M. Se la richiesta di nuove indagini viene accolta queste vanno espl

Cos'è il Reato Complesso

Tale tipo di reato è descritto dall'art. 84 del codice penale. Esso si caratterizza per il fatto che taluni dei suoi elementi costitutivi o le sue circostanze aggravanti costituiscono, di per sé stessi reato. Esempio di scuola è  il delitto di rapina i cui elementi costitutivi integrano contestualmente il delitto di furto e quello della violenza privata. Per tale reato non si applicano le disposizioni relative al concorso materiale e  formale in quanto i diversi reati vengono direttamente puniti con la pena prevista per il reato complesso. L'art. 84 c.p. stabilisce che dove per il calcolo della pena il Legislatore rimandi alle pene previste per ciascun fatto di reato costitutivo del reato complesso, dovranno essere rispettati i limiti di pena di cui agli artt. 78 e 79 cp.