Domanda per ottenere l'invalidità civile

Prima di tutto specifichiamo che sono chiamati invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra; gli invalidi del lavoro; gli invalidi per servizio; i ciechi e i sordomuti. In questi casi si applicano varie leggi.

IL RICORSO DA CHI VIENE FATTO?
Può presentare domanda l’interessato che si ritiene invalido; chi lo rappresenta legalmente  come il genitore o il tutore nel caso degli interdetti; l'amministratore di sostegno; chi cura gli interessi dell’invalido. La richiesta deve essere presentata all'Inps competente territorialmente. L'invalidità viene riconosciuta da una commissione istituita presso l'Asl. Essa è formata da un medico specialista in medicina legale, da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, da un medico dell'Inps e da un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili. 

Per presentare la domanda occorre un certificato introduttivo rilasciato dal medico curante che assume la veste di medico certificatore. Questo dovrà attestare la natura delle infermità invalidanti compilando appositi modelli di certificazione predisposti dall'INPS. In questi modelli devono essere riportati: i dati anagrafici del richiedente e le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto. Deve anche indicare la sussistenza eventuale di una patologia oncologica. I medici devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN poiché il certificato va compilato ed inviato telematicamente. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che la persona dovrà poi esibire al momento della visita. Il certificato introduttivo ha la validità di 30 giorni per cui, se non si presenta domanda all’INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. Anche la presentazione della domanda vera e propria all'INPS deve avvenire per via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità. Può essere fatta autonomamente se la persona dispone del codice PIN (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio) oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.
Il sistema, in questa fase, abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che la persona sta presentando. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia. E’ possibile richiedere la visita domiciliare. Il certificato medico di richiesta della visita domiciliare deve essere inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita presso l’ASL. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione delle visite di revisione successive.
Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse.
Se, invece, non c’è unanimità, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni.
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.
Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall’INPS. Oltre al verbale completo e contenente tutti i dati, viene inviato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi (ad esempio la presentazione al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative).
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di prestazioni economiche, il richiedente è tenuto a comunicare determinate informazioni quali il reddito personale, le coordinate bancarie ecc., anche queste da inserire online.
Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nel primo caso si dice che l’invalidità civile è soggetta a revisione; ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi avisita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel secondo caso il richiedente può presentare domanda per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter fin qui descritto. 

QUALI SONO I RIMEDI OFFERTI A TUTELA DELL'INVALIDO NON SODDISFATTO.
E' possibile presentare ricorso contro il verbale della Commissione Asl nel caso in cui la persona non si veda riconosciuta l'invalidità civile o se la veda riconosciuta in percentuale minore di quella aspettata. 

Dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria. Il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice. L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

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