Il tribunale del riesame
Questo tipo di Tribunale veniva chiamato in origine Tribunale delle Libertà. Il suo fine è quello di sottopone ad un controllo esterno, sia di legittimità che di merito, i provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il riesame di per sè è un mezzo di impugnazione previsto dall'art. 309 c.p.p. concesso al solo destinatario di una misura coercitiva o al suo legale. Il Tribunale del riesame si trova nel Distretto di Corte d’Appello. In passato aveva competenza territoriale il tribunale del capoluogo della provincia in cui si trovava il giudice, contro la cui ordinanza di limitazione della libertà personale, sia essa custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari, l'imputato aveva chiesto il riesame.Tale ultima competenza territoriale tuttavia è rimasta, ai sensi dell'art. 324 c.p.p, per le richieste di riesame delle misure cautelari reali. Il termine per presentare la domanda di riesame è di 10 giorni e non necessita dell'allegazione dei ...