L' udienza preliminare nel procedimento penale, come si svolge.

L'udienza preliminare è quella che scaturisce a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero. Sempre in tale udienza è possibile ricorrere al rito del patteggiamento o del rito abbreviato (previsti rispettivamente dagli articoli 444 e 441 c.p.). 
In buona sostanza il P.M. deposita nella cancelleria del G.U.P. la richiesta di rinvio a giudizio. A questa segue per decreto, entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in camera di consiglio, alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono formalizzarsi gli atti introduttivi dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'imputato può chiedere che si proceda con giudizio immediato.  
Inoltre, almeno 10 giorni prima dell’udienza il G.U.P., attraverso la sua cancelleria, notifica all’imputato e alla persona offesa la richiesta di rinvio a giudizio, precedentemente depositata dal P.M., oltre all’avviso del giorno, ora e luogo in cui si terrà l’udienza. Sempre almeno 10 giorni prima dell'udienza il G.U.P. deve comunicare al P.M., ai difensori dell'imputato e agli eventuali difensori delle Parti Offese, l'avviso dell'Udienza Preliminare. 

Essenziale è la presenza del P.M. e del difensore dell'imputato affinché possa iniziare l'udienza preliminare. Già in questa udienza il giudice potrà dichiarare contumace l'imputato che non si presenta e potrà chiedere che venga nuovamente notificato allo stesso se risulta probabile che l'imputato, non per sua colpa, non sia venuto a conoscenza dell'avviso. In tal caso verrà fissata nuova data. Nel caso, invece, di impossibilità dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, il giudice rinvia l'udienza e dispone il rinnovo dell'avviso, stesso discorso per l'avvocato difensore (qualora non abbia però disposto un sostituto o non difenda congiuntamente). Anche le probabilità per l'idoneità della causa di forza maggiore o di caso fortuito sono valutate liberamente dal giudice, e anche in questo caso non impugnabili o discutibili. 
Dopo la costituzione delle parti, il GUP dichiara aperta la discussione.
Il P.M. "espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio. Avranno poi parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il P.M. e i difensori possono replicare una sola volta". Dopo di ciò formulano e illustrano le rispettive conclusioni" (art. 421 c.p.p.).

A questo punto il giudice potrà dichiarare chiusa la discussione se "ritiene di poter decidere allo stato degli atti" (art. 421 c.p.p.) pronunciando:

Sentenza di non luogo a procedere
                   oppure
Sentenza che dispone il giudizio

In alternativa, potrà chiedere al P.M. di compiere ulteriori indagini qualora ritenga incomplete quelle già portate oppure "disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere" (art. 422 c.p.p.).



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