Le fasi del procedimento penale ordinario

Il modello giuridico su cui si basa la legislazione italiana in ambito penale è quello tra la perfetta parità tra accusa e difesa nel corso del dibattimento e fino alla sentenza del giudice.
Vediamo esattamente quali sono le fasi del procedimento penale.

La prima è sicuramente la fase dell'avvio e delle indagini preliminari. Attraverso denuncia, o querela da parte di privati o ancora d'ufficio da parte del magistrato durante lo svolgimento di un procedimento il Pubblico Ministero, informato dell'esistenza di fatti provvede all'iscrizione della notizia di reato. Dopo di ciò si aprono le indagini preliminari, finalizzate alla determinazione sull'esercizio dell'azione penale, della quale deve essere dato avviso ai soggetti interessati. L'avviso contiene altresì la facoltà, entro 20 giorni dalla notifica, di chiedere ulteriori indagini, di presentare memorie, di essere interrogato dal P.M. Se la richiesta di nuove indagini viene accolta queste vanno espletate entro un periodo massimo di 90 giorni, comprensivo di una proroga.

La seconda fase è quella che segue alle conclusioni delle indagini preliminari. Se da esse emergono elementi per procedere il Pubblico Ministero fa richiesta di rinvio a giudizio. Dà la comunicazione della cosa all'interessato, invitandolo eventualmente a nominare un avvocato difensore di fiducia, specificando il fatto, le norme che si presumono violate, il luogo e la data della violazione nonché che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del PM. stesso. È importante specificare che solo da questa fase l'indagato assume le vesti di imputato e quindi solo in questa fase il procedimento è considerato una pendenza a carico dello stesso.

Nel caso in cui non vengano rinvenuti elementi utili per rinviare a giudizio, viene invece disposta l'archiviazione mediante apposita richiesta. Distinguiamo tra richiesta di archiviazione e decreto d'archiviazione: il primo è richiesto del pubblico ministero, mentre il secondo è emanato dal Giudice per le indagini preliminari detto GIP. 

La Terza fase la si ha nel caso in cui ci sia, dopo le indagini preliminari, il rinvio a giudizio. Se il procedimento riguarda reati meno gravi la competenza è del giudice monocratico; questi emana allora il decreto che dispone il giudizio e il processo comincia. Se, invece, si procede per reati gravi di competenza del giudice collegiale, il GIP fissa l'udienza preliminare che si svolge davanti GUP, diverso dal primo perchè non deve già conoscere gli atti del procedimento. 
Nell'udienza preliminare il PM presenta le prove assunte che ritiene utili e sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio; la difesa allora potrà opporsi. Il GUP avrà il compito di valutare non già l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato ma solo l'idoneità delle prove raccolte dall'accusa a sostenere il processo con ragionevoli probabilità di giungere alla condanna. Se il GUP non ritiene gli elementi di prove sufficienti pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se invece, come quasi sempre accade, ritiene che il PM abbia sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio fissa l'udienza di inizio del dibattimento davanti al collegio competente. Durante l'udienza preliminare l'imputato può anche chiedere di essere ammesso a riti alternativi al dibattimento quali il patteggiamento o il rito abbreviato.

La Quarta fase è quella dell'udienza dibattimentale. Le parti devono presentare, qualora ci siano, le liste di testimoni almeno sette giorni prima del processo a pena di decadenza. Altri testi potranno essere citati nel corso del dibattimento solo a prova contraria su circostanze specifiche sulle quali vengono citati testi di controparte o al termine del dibattimento se il Giudice li ritiene fondamentali per la formazione del suo convincimento.
Il dibattimento si apre con la verifica della regolare costituzione in giudizio delle parti (PM, difesa e parti offese) e le altre eventuali questioni preliminari quali ad esempio la competenza dei giudici. Allora si apre il dibattimento e si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento. Infatti il collegio deve essere per legge non conoscere nulla degli atti di indagine del procedimento. Nel fascicolo del dibattimento (ovvero del collegio) faranno parte solo gli atti irripetibili (perquisizioni, sequestri, udienze di incidente probatorio) e quelli provenienti dalle parti sui quali ci sia il consenso di controparte. Quindi si inizia sentendo i testimoni dell'accusa, poi quelli della difesa, ed infine, se vogliono, gli imputati. L'esame dei testimoni si svolge attraverso le domande che vengono poste per prima dalla parte che ha citato il teste e successivamente da controparte (controesame), o dalle altre parti presenti nel processo (eventuali parti civili..). Altre prove che entrano nel processo e provenienti dalle due parti possono essere documenti (scritti, video o fotografici) o perizie o consulenze tecniche di parte. Al termine del dibattimento il Giudice (collegiale o monocratico) pronuncia sentenza di assoluzione o colpevolezza dell'imputato. Sulla sentenza di primo grado può essere presentato ricorso alla Corte di Appello e sulla sentenza di questa ricorso per Cassazione.

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