Legislazione e Costituzione sull'inclusione

L’integrazione del disabile nella scuola italiana trova il suo fondamento nella Costituzione della Repubblica. Nel corpo della stessa sono ravvisabili, infatti, delle regole che hanno come fine ultimo quello di evitare qualsiasi forma di esclusione e segregazione, a favore dell’integrazione e inclusione. La lettura e l’interpretazione delle norme deve avere una base evolutiva al fine di trarne il significato più profondo. Nell’articolo 2 viene sancito il principio solidaristico, ispiratore di tutta la Costituzione, attraverso il quale la Repubblica si obbliga a tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, con essi intendiamo, ad esempio, il diritto alla vita, alla libertà e all’integrità personale di ciascun cittadino a prescindere da quali siano le sue condizioni. Vuole quindi che si realizzino contesti di pari opportunità, di autorealizzazione e di godere effettivamente delle libertà costituzionalmente garantite. Il principio solidaristico non obbliga, tuttavia, solo la Repubblica e rendere concreti tali diritti ma richiede la collaborazione di tutti affinché essi vengano tutelati. L’articolo 3 è quello che disciplina e concretizza le tutele anzidette. E’ l’articolo che cristallizza il principio cardine che ispira tutta la Costituzione qual è l’uguaglianza. Se al primo comma formalizza il principio stesso, nel secondo sottolinea l’importanza a che la Repubblica si adoperi al fine di rendere effettiva tale uguaglianza in modo sostanziale. Infatti, uguaglianza non significa trattare casi eguali in maniera eguale, ma casi diversi in maniera diversa, purché nell'ambito del principio di ragionevolezza. Da un’interpretazione evolutiva ne deriva quindi che fornire delle tutele aggiuntive al disabile non significa violare il principio di uguaglianza ma al contrario renderlo effettivo. Altre due articoli essenziali inerenti l’inclusione, da trattare in combinato disposto, sono il 34 e il 38. Queste due norme sono quelle che più nello specifico sono attinenti all’area della formazione e del diritto all’accesso ad essa. Il primo sancisce l’apertura della scuola a tutti, a prescindere dalle condizioni sociali, economiche, ambientali e personali. E’ l’articolo che fornisce la giustificazione e il fondamento di quello che è stato l’iter legislativo sull’inclusione che si è succeduto dagli anni ‘70 in poi. L’art 38, invece, è quello che più nello specifico tutela il diritto degli inabili e i minorati ad avere diritto all’educazione. I due articoli, se letti insieme, si fondono in un concetto unitario di diritto allo studio per tutte le persone a prescindere le condizioni individuali. In realtà, al momento della stesura della Costituzione, l'idea era quella di creare istituti specializzati ed erogare borse di studio e assegni familiari ai disabili, nel contempo istituendo e regolamentando lo strumento del collocamento obbligatorio a favore di queste persone. L’articolo in oggetto, al fine di aggirare questa scomoda e restrittiva interpretazione, va letto invece evolutivamente e quindi ispirato all’idea di valorizzazione del disabile. La norma ricalca, infatti, l’idea assistenzialista ma allo stesso tempo solidaristica e personalista della Costituzione. Da da un lato, quindi, ognuno ha doveri di solidarietà e assistenza del prossimo ma è pur vero che chiunque deve personalmente, secondo le proprie capacità e possibilità, contribuire ad uno sviluppo dello Stato. Questo lascia ben dedurre che, se da un lato la Costituzione vuole aiutare i cittadini, anche e soprattutto inabili, dall’altro vuole che questi in contropartita diano il loro contributo alla Repubblica stessa. Dalla disamina appena esposta ne deriva che la Costituzione pur non prendendo direttamente in considerazione la disabilità nel senso in cui la intendiamo oggi, letta in modo sistematico, alla luce del principio della pari dignità e dell'eguaglianza, consente interpretazioni evolutive e allo stesso tempo anticipatrici di sviluppi poi formalizzati negli atti normativi più recenti. Inoltre, il riferimento alla dignità umana offre una chiave di lettura più attenta e incisiva dell'impianto dei diritti costituzionali che riconosce loro non solo prestazioni di carattere assistenziale, ma veri e propri diritti alla riduzione in concreto delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità in ogni ambito della vita tra cui rientra sicuramente quello scolastico.

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