Legislazione e Costituzione sull'inclusione
L’integrazione del disabile nella scuola italiana trova il suo fondamento nella
Costituzione della Repubblica. Nel corpo della stessa sono ravvisabili, infatti,
delle regole che hanno come fine ultimo quello di evitare qualsiasi forma di
esclusione e segregazione, a favore dell’integrazione e inclusione. La lettura e
l’interpretazione delle norme deve avere una base evolutiva al fine di trarne il
significato più profondo. Nell’articolo 2 viene sancito il principio
solidaristico, ispiratore di tutta la Costituzione, attraverso il quale la
Repubblica si obbliga a tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, con essi
intendiamo, ad esempio, il diritto alla vita, alla libertà e all’integrità
personale di ciascun cittadino a prescindere da quali siano le sue condizioni.
Vuole quindi che si realizzino contesti di pari opportunità, di
autorealizzazione e di godere effettivamente delle libertà costituzionalmente
garantite. Il principio solidaristico non obbliga, tuttavia, solo la Repubblica
e rendere concreti tali diritti ma richiede la collaborazione di tutti affinché
essi vengano tutelati. L’articolo 3 è quello che disciplina e concretizza le
tutele anzidette. E’ l’articolo che cristallizza il principio cardine che ispira
tutta la Costituzione qual è l’uguaglianza. Se al primo comma formalizza il
principio stesso, nel secondo sottolinea l’importanza a che la Repubblica si
adoperi al fine di rendere effettiva tale uguaglianza in modo sostanziale.
Infatti, uguaglianza non significa trattare casi eguali in maniera eguale, ma
casi diversi in maniera diversa, purché nell'ambito del principio di
ragionevolezza. Da un’interpretazione evolutiva ne deriva quindi che fornire
delle tutele aggiuntive al disabile non significa violare il principio di
uguaglianza ma al contrario renderlo effettivo. Altre due articoli essenziali
inerenti l’inclusione, da trattare in combinato disposto, sono il 34 e il 38.
Queste due norme sono quelle che più nello specifico sono attinenti all’area
della formazione e del diritto all’accesso ad essa. Il primo sancisce l’apertura
della scuola a tutti, a prescindere dalle condizioni sociali, economiche,
ambientali e personali. E’ l’articolo che fornisce la giustificazione e il
fondamento di quello che è stato l’iter legislativo sull’inclusione che si è
succeduto dagli anni ‘70 in poi. L’art 38, invece, è quello che più nello
specifico tutela il diritto degli inabili e i minorati ad avere diritto
all’educazione. I due articoli, se letti insieme, si fondono in un concetto
unitario di diritto allo studio per tutte le persone a prescindere le condizioni
individuali. In realtà, al momento della stesura della Costituzione, l'idea era
quella di creare istituti specializzati ed erogare borse di studio e assegni
familiari ai disabili, nel contempo istituendo e regolamentando lo strumento del
collocamento obbligatorio a favore di queste persone. L’articolo in oggetto, al
fine di aggirare questa scomoda e restrittiva interpretazione, va letto invece
evolutivamente e quindi ispirato all’idea di valorizzazione del disabile. La
norma ricalca, infatti, l’idea assistenzialista ma allo stesso tempo
solidaristica e personalista della Costituzione. Da da un lato, quindi, ognuno
ha doveri di solidarietà e assistenza del prossimo ma è pur vero che chiunque
deve personalmente, secondo le proprie capacità e possibilità, contribuire ad
uno sviluppo dello Stato. Questo lascia ben dedurre che, se da un lato la
Costituzione vuole aiutare i cittadini, anche e soprattutto inabili, dall’altro
vuole che questi in contropartita diano il loro contributo alla Repubblica
stessa. Dalla disamina appena esposta ne deriva che la Costituzione pur non
prendendo direttamente in considerazione la disabilità nel senso in cui la
intendiamo oggi, letta in modo sistematico, alla luce del principio della pari
dignità e dell'eguaglianza, consente interpretazioni evolutive e allo stesso
tempo anticipatrici di sviluppi poi formalizzati negli atti normativi più
recenti. Inoltre, il riferimento alla dignità umana offre una chiave di lettura
più attenta e incisiva dell'impianto dei diritti costituzionali che riconosce
loro non solo prestazioni di carattere assistenziale, ma veri e propri diritti
alla riduzione in concreto delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per
realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità in ogni ambito della vita
tra cui rientra sicuramente quello scolastico.
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