Esami di maturità 2026 e disabilità. Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026.



Per gli esami di maturità del 2026 (anno scolastico 2025/2026), la normativa di riferimento per gli studenti con disabilità è contenuta principalmente nell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento dell'Esame di Stato.

Il pilastro legislativo su cui poggia l'ordinanza rimane il Decreto Legislativo n. 62/2017 (Art. 20). Ecco i dettagli degli articoli specifici e cosa prevedono:

1. Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026

Questo è il documento operativo per l'anno in corso. Gli articoli chiave sono:

  • Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità): È l'articolo centrale. Stabilisce che l'esame deve essere coerente con il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

    • Prove Equipollenti: Il Consiglio di Classe decide se le prove debbano essere equipollenti (stesso valore legale delle ordinarie, ma con mezzi diversi, testi semplificati o tempi più lunghi). Se superate, portano al conseguimento del Diploma di Maturità senza alcuna menzione della disabilità sul titolo di studio.

    • Prove Differenziate (Non Equipollenti): Se lo studente ha seguito un percorso didattico differenziato, sostiene prove non equipollenti che portano al rilascio dell'Attestato di credito formativo.

    • Assistenza: La Commissione può avvalersi del supporto dei docenti di sostegno e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno.

    • Tempi: È possibile assegnare tempi più lunghi per le prove scritte.

  • Articolo 22, comma 3 (Svolgimento del colloquio): Specifica che per i candidati con disabilità il colloquio d'esame prende avvio dai materiali predisposti dalla Commissione in coerenza con il PEI.

  • Articolo 25: Anche se dedicato ai disturbi specifici di apprendimento (DSA), viene spesso richiamato per le modalità di utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative.


2. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

È la norma "madre" che definisce i diritti permanenti degli studenti:

  • Articolo 20: Definisce il quadro generale per l'esame di Stato dei candidati con disabilità, sottolineando che la valutazione deve essere effettuata sulla base del progresso personale rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi del PEI.

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