Quali sono i Giudici Penali?


Corte d'Assise, Giudice di Pace, Tribunale e via discorrendo.
Quante volte ci si è chiesti i ruoli di tali tipi differenti di giudici e quando è opportuno rivolgersi ad un giudice piuttosto che ad un altro. Soprattutto chi non ha avuto modo di studiare diritto ha assai confusione a riguardo soprattutto nell'ambito penale.
Voglio in questo articolo chiarire le idee in modo semplice e chiaro.

Nell'ambito penale il giudice penale è colui che è competente per le cause disciplinate nel diritto penale.
Il giudice penale non è solo di un tipo ma distinguiamo tra giudici MONOCRATICI e giudici COLLEGIALI.

Del primo gruppo fanno parte il Giudice di Pace, il GUP ( Giudice dell'udienza preliminare ) e il Tribunale in composizione monocratica.
Del secondo gruppo, invece, fanno parte il Tribunale in composizione collegiale, la Corte d'Assise, la Corte d'Appello, la Corte d'Assise d'Appello e la Cassazione.

Per stabilire esattamente a quale giudice occorre rivolgersi bisogna considerare il criterio della COMPETENZA.

Questa si divide in:

-Competenza Funzionale: questo tipo di competenza è quella che fa specifico riferimento al grado del procedimento in cui ci si trova. Attraverso tale competenza le indagini preliminari vengono affidate al GIP, l'udienza preliminare al GUP, il primo grado al Tribunale o alla Corte d'Assise (a seconda del tipo di reato ci si rivolge all'uno o all'altro), il secondo grado alla Corte d'Appello e l'ultimo alla Cassazione.
-Competenza per materia: sarà il tipo di reato a indirizzare verso quale giudice rivolgersi. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del c.p.p. la Corte d'Assise giudica i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o una reclusione di 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, con qualsiasi aggravante, nonché i delitti previsti dall'art. 630 c.p. e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 modificato dalla legge 21 aprile 1999 n.29, dai delitti consumati enunciati dagli artt. 579, 580 e 584 c.p. e da ogni delitto doloso se ha cagionato la morte di qualcuno, salvo per le ipotesi previste dagli artt.586, 588 e 593 c.p. Il giudice di pace giudica nei casi previsti dall'art.4 del d.lgs. 28 agosto 2000 n.274. Il tribunale in via residuale del resto (art.6 c.p.p.).
-Competenza per territorio: è competente il giudice del luogo ove è stato consumato il reato. Se a causa del reato è morto qualcuno, però, competente è il giudice dell'avvenuta azione od omissione. Nel caso di reato permanente è competente in ogni caso il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre nel caso di delitto tentato è competente il giudice dell'ultimo atto. L'art.9 soccorre i principi generali dell'8, qualora non sono determinabili i criteri d'individuazione: il giudice competente è innanzitutto quello dell'ultimo luogo noto in cui si è svolta parte dell'azione, e qualora non fosse comunque conoscibile, competente è il giudice della residenza, della dimora oppure del domicilio dell'imputato. Se anche in questo caso fosse impossibile risalire a un criterio, competente è il giudice della sede del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Nel caso, invece, di reato commesso all'estero interviene l'art. 10 c.p.p. il quale testualmente recita "Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9".

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