Ricorso Amministrativo in breve
Per giustizia amministrativa si intende l'insieme delle regole che il nostro ordinamento giuridico predispone per la tutela delle posizione giuridiche soggettive dei soggetti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La giustizia amministrativa è organizzata nel sistema della doppia giurisdizione.
Ciò significa che dovrà essere adita la Giurisdizione Ordinaria laddove ci sia la violazione di diritti soggettivi, al contrario, si ricorrerà alla Giurisdizione Amministrativa quando vi è violazione degli interessi legittimi.
Nel caso in cui, invece, si rilevi un conflitto di attribuzione tra le due giurisdizioni sarà La Corte di Cassazione a Sezioni Unite a risolvere la questione.
Il ricorso amministrativo può essere di tre tipi: gerarchico, in opposizione o straordinario al Presidente della Repubblica.
Il primo, impugna un atto non definitivo della Pubblica Amministrazione attraverso istanza rivolta ad un organo che si trovi in una posizione gerarchicamente sovraordinata a quello che ha emanato l'atto amministrativo.
Il secondo, è un tipo di ricorso eccezionale a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e può essere rivolto solo all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
Il terzo, impugna un atto definitivo. Esso è straordinario in quanto lo si usa quando non è esperibile il ricorso gerarchico. Importante è sottolineare è che questo è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. Questo significa che chi lo propone al T.A.R. non potrà poi impugnarlo attraverso il ricorso straordinario e viceversa.
I termini previsti per il ricorso sono due. Esso è di 30 giorni per il ricorso gerarchico o in opposizione e di 120 per il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica. Questi termini decorrono dalla conoscenza del provvedimento.
L'art. 4 del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che la giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato. L'art. 6 prevede anche l'esistenza del Consiglio di giustizia Amministrativa per la regione Sicilia a cui si propone appello avverso le sentenze pronunciate dal tribunale amministrativo regionale della regione stessa.
Benché si ricorra al Tribunale Amministrativo nel caso di tutela di interessi legittimi, ci sono materie di giurisdizione esclusiva che nonostante tutelino diritti soggettivi sono comunque affidati a tale Tribunale.
I tribunali amministrativi attualmente sono venti, ciascuno presente nel capoluogo regionale.
Essi si occupano delle controversie relative a provvedimenti, atti o omissioni amministrative che ledono interessi legittimi anche per ciò che riguarda la risarcibilità del danno prodotto. Per cui si può ben parlare di giurisdizione generale di legittimità.
Può anche svolgere una giurisdizione di merito, ed in tal caso si sostituisce all'amministrazione stessa che ha emanato il provvedimento.
Ha, inoltre, legislazione esclusiva per le materie tassativamente indicate nell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.
L'autorità amministrativa, valutata la richiesta, potrà esprimere un giudizio di cognizione volto ad affermare la fondatezza della pretesa; un giudizio cautelare, con funzione sicuramente accessoria e preventiva rispetto al giudizio appena detto; un giudizio di esecuzione, il quale garantirà anche coattivamente l'attuazione della pronuncia del giudizio di cognizione.
Le azioni esperibili a tutela del proprio interesse legittimo sono tre.
Azione di annullamento, condanna e quella diretta contro il silenzio della Pubblica Amministrazione.
La giustizia amministrativa è organizzata nel sistema della doppia giurisdizione.
Ciò significa che dovrà essere adita la Giurisdizione Ordinaria laddove ci sia la violazione di diritti soggettivi, al contrario, si ricorrerà alla Giurisdizione Amministrativa quando vi è violazione degli interessi legittimi.
Nel caso in cui, invece, si rilevi un conflitto di attribuzione tra le due giurisdizioni sarà La Corte di Cassazione a Sezioni Unite a risolvere la questione.
RICORSO AMMINISTRATIVO
La tutela di un interesse legittimo, quindi, la si ottiene utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo. Esso consiste in una vera e propria istanza finalizzata ad annullare, revocare o riformare l'atto amministrativo lesivo dell'interesse legittimo. Il soggetto può essere sia una persona fisica che giuridica che deve avere interesse diretto, attuale e personale a vedere tutelato il proprio interesse.Il ricorso amministrativo può essere di tre tipi: gerarchico, in opposizione o straordinario al Presidente della Repubblica.
Il primo, impugna un atto non definitivo della Pubblica Amministrazione attraverso istanza rivolta ad un organo che si trovi in una posizione gerarchicamente sovraordinata a quello che ha emanato l'atto amministrativo.
Il secondo, è un tipo di ricorso eccezionale a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e può essere rivolto solo all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
Il terzo, impugna un atto definitivo. Esso è straordinario in quanto lo si usa quando non è esperibile il ricorso gerarchico. Importante è sottolineare è che questo è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. Questo significa che chi lo propone al T.A.R. non potrà poi impugnarlo attraverso il ricorso straordinario e viceversa.
I termini previsti per il ricorso sono due. Esso è di 30 giorni per il ricorso gerarchico o in opposizione e di 120 per il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica. Questi termini decorrono dalla conoscenza del provvedimento.
L'art. 4 del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che la giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato. L'art. 6 prevede anche l'esistenza del Consiglio di giustizia Amministrativa per la regione Sicilia a cui si propone appello avverso le sentenze pronunciate dal tribunale amministrativo regionale della regione stessa.
Benché si ricorra al Tribunale Amministrativo nel caso di tutela di interessi legittimi, ci sono materie di giurisdizione esclusiva che nonostante tutelino diritti soggettivi sono comunque affidati a tale Tribunale.
I tribunali amministrativi attualmente sono venti, ciascuno presente nel capoluogo regionale.
Essi si occupano delle controversie relative a provvedimenti, atti o omissioni amministrative che ledono interessi legittimi anche per ciò che riguarda la risarcibilità del danno prodotto. Per cui si può ben parlare di giurisdizione generale di legittimità.
Può anche svolgere una giurisdizione di merito, ed in tal caso si sostituisce all'amministrazione stessa che ha emanato il provvedimento.
Ha, inoltre, legislazione esclusiva per le materie tassativamente indicate nell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.
L'autorità amministrativa, valutata la richiesta, potrà esprimere un giudizio di cognizione volto ad affermare la fondatezza della pretesa; un giudizio cautelare, con funzione sicuramente accessoria e preventiva rispetto al giudizio appena detto; un giudizio di esecuzione, il quale garantirà anche coattivamente l'attuazione della pronuncia del giudizio di cognizione.
Le azioni esperibili a tutela del proprio interesse legittimo sono tre.
Azione di annullamento, condanna e quella diretta contro il silenzio della Pubblica Amministrazione.
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